CITTA' SOLIDALE: PROCESSO BREVE PER EVITARE RISARCIMENTO DANNI PER PROCESSI LUNGHI.
I cittadini italiani sono vittime di processi troppo lunghi, e nella maggiore delle soluzioni non vedono personalmente la sentenza di giustizia o addirittura i magistrati fanno ingiustizia contro i cittadini perchè tendono a difendere i poteri forti.
Il processo breve, formulato dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano con l'appoggio del Presidente Berlusconi aumenterà i diritti dei cittadini non più vittime della magistratura, ma beneficiari di una giustizia equa.
Oggi un cittadino, dopo una sentenza ingiusta, è costretto a fare un'altra causa contro lo Stato per ottenere giustizia perchè la magistratura ed i processi lunghi creano molta ingiustizia. Con il processo breve aumenteranno i benefici per il cittadino.
Danni risarcibili da processo lungo superiore ai 10 anni: Innanzitutto il danno biologico. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente è quello secondo cui si deve considerare tutelabile e risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale, indipendentemente dalla prova della sussistenza di un reato, per inadempimenti contrattuali o extracontrattuali che abbiano, comunque, provocato la violazione del fondamentale diritto alla salute, garantito, come è noto, dall’art. 32 della nostra carta costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 372/1994: “ il danno biologico è sempre presente nel caso di lesione e non occorre alcuna prova del bene giuridico salute. In altri termini, la prova del danno alla salute è in re ipsanella prova della lesione medesima e, dunque, il danno biologico deve ritenersi presunto.
Danno biologico
Il danno biologico è a tutti gli effetti tutelabile e risarcibile indipendentemente dalla prova della sussistenza di un reato in tutti i casi in cui sia verificata la violazione del fondamentale diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione: “il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato. Il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo(Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827).
Danno da vita di relazione
Rientra nella categoria del danno biologico anche il “danno da vita di relazione”: la menomazione dell’integrità psicofisica incide negativamente anche sulla realizzazione della personalità dell’individuo, non solo nelle attività strettamente lavorative ed economiche, ma anche nelle “attività sociali e ricreative”, che lo pongono in relazione con terzi: “in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso. Ne consegue che, allorché si provvede all'individuazione dell'entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli esclusivi compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici (Cass. civ. 20 aprile 2007 n.9514).
Il danno pschico consiste in quelle alterazioni dell’equilibrio psichico di un soggetto, che degenera in una vera e propria malattia della psiche: “il valore uomo in quanto tale, non si esaurisce nella sola attitudine a produrre un reddito, ma esprime tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto nella integrazione delle sue dimensioni biologiche, psicologiche e sociali” (Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827). Per quanto riguarda invece il danno morale, esso non può essere ritenuto come componente aggiuntiva del danno biologico, dovendo di contro essere considerato una autonoma voce di danno, cui la vittima ha diritto anche in tutti quei casi in cui le lesioni subite non siano conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale.
In altre parole il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
Qualora, poi, il danno biologico sia di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità della persona non può e non deve essere liquidato come una lesione di minor conto: “ il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignità della persona umana e, dunque, il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico” (Cass. civ. Sez. III Sent., 4 marzo 2008, n. 5795).
Infatti il giudice dovrà riconoscere il danno “morale” in qualcosa di più di quanto ha riconosciuto a titolo di danno biologico.
Legge Pinto: La c.d. Legge Pinto, dal nome del parlamentare proponente, Sen. Michele Pinto, è stata introdotta in Italia con la legge n. 89 del 24.03.2001 (www.giustizia.it), ed ha previsto la possibilità per chi è stato coinvolto da un processo civile, penale, amministrativo, pensionistico, di chiedere un indennizzo qualora la durata della procedura stessa sia stata eccessiva.
Sostanzialmente la legge Pinto accorda, attraverso un particolare procedimento giurisdizionale, un risarcimento del danno a chiunque abbia subito un processo troppo lungo, indipendentemente dall’esito del processo stesso; la durata si considera eccessiva quando abbia superato i tre anni per il primo grado di giudizio, i due anni per l’appello e un anno per la cassazione.
Equa riparazione: Con il termine equa riparazione da eccessiva durata del processo si intende la forma prevista dal legislatore per dare un corrispettivo a colui che ha subito un processo di durata irragionevole.
Ragionevole durata del processo:La ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio.
Indennizzo: Con indennizzo si intende la somma che concretamente potrà essere riconosciuta a colui che ha subito un processo di eccessiva durata, somma che per essere ottenuta necessita di un particolare procedimento giudiziale, c.d. di equa riparazione; la somma risarcibile oscilla tra i 1.000 e i 1.500 euro per anno di ritardo, ovvero per ogni anno superiore al terzo.
Risarcimento del danno non patrimoniale: è il danno che il soggetto patisce a seguito della violazione del diritto ad avere giustizia in tempi ragionevoli (oltre tre anni dall’inizio).
Corte di appello: è il giudice competente a decidere sui procedimenti di equa riparazione e presso cui andranno dunque depositati tutti i ricorsi relativi.
CITTA' SOLIDALE: SECONDO BOLLETTINO ECONOMICO, NUBI NERE ALL'ORIZZONTE PER LE ECONOMIE MONDIALI
L’atteso dato del PIL del secondo trimestre USA ha confermato la revisione al ribasso passando in seconda lettura a 1,6% dal precedente 2,4% annuale con una revisione del contributo delle esportazioni nette e delle scorte. Il dato negativo era atteso dai mercati ma la sua conferma ha avuto un effetto depressivo su tutte le borse. Il Governatore della Fed Bernanke interviene contemporaneamente all’uscita dei dati ribadendo la disponibilità ad introdurre nuove manovre di politica monetaria come i piani di acquisto di asset a lungo termine. Il vero tallone di Achille rimane il mercato immobiliare che ha continuato ad evidenziare segnali di rallentamento. A luglio crolla ai minimi dal 1999 la compravendita di case esistenti negli Usa. Secondo i dati della National Association of Realtors, le vendite sono crollate del 27,2% a 3,83 milioni di unità. Gli analisti avevano previsto un calo a 4,60 milioni, cioè una flessione del 13,4%. Mentre la vendita delle case unifamiliari è calata ai minimi da maggio 1995. Da quando il programma federale americano è terminato, il 30 aprile, la vendita di case ha faticato moltissimo. Gli analisti prevedono che all’attuale ritmo di vendita ci vorranno in media oltre 12 mesi per collocare sul mercato i 4 milioni di case invendute negli Stati Uniti. “Tempo di smaltimento delle scorte così alto non si registrava da oltre dieci anni, ed è più del doppio di un livello considerato salutare, pari a circa sei mesi “ sostengono gli analisti. Ma come si può comprare casa non avendo la certezza del lavoro ? Questa risulta essere la spirale che annienta l’economia americana e paventa il periodo deflattivo ancora più marcato di quello dell’ultimo decennio giapponese. Il numero di lavoratori americani che per la prima volta hanno fatto richiesta per ottenere i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è cresciuto a sorpresa la scorsa settimana al massimo in nove mesi, in quello che è l'ennesimo segnale delle difficoltà che ancora attraversa il mercato del lavoro americano. Un dato peggiore delle previsioni - Secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro americano, nella settimana conclusasi il 14 agosto, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono cresciute di 12.000 unità a 500.000 unità, il livello più alto dal 14 novembre quando il dato si era attestato a 509.000 unità. Mentre l’America boccheggia e gli economisti ricominciano a parlare di ritorno in recessione secondo uno schema “ double deep” o “W” , la Germania fornisce un PIL del secondo trimestrale stellare oltre il 2% trainato dall’export. Questo ci riconsegna una Europa apparentemente più solida e a quanto sembra più esposta ai mercati orientali che sembrano poco risentire della crisi (Cina ed India soprattutto). Ma come immaginare un’economia mondiale senza la locomotiva americana ? A nostro avviso poco sostenibile per questo riteniamo che l’onda lunga della crisi possa essere solo posposta alla parte finale dell’anno. Certo crediamo che il settore industriale europeo abbia saputo ristrutturarsi in maniera efficiente in questo periodo di recessione ed abbia saputo differenziarsi produttivamente riducendo le perdite da fluttuazioni di domanda.
Il 10 settembre avremo i dati del secondo trimestre e sarà più agevole valutare le componenti di domanda per l’Italia primo fra tutti l’andamento dell’export certo sembra probabile un autunno caldo.
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