L'ON. ANGELO ALESSANDRI CI INFORMA SUL RIORDINO DELLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE

Atto Camera

Mozione 1-00293

presentata da

ROBERTO COTA

testo di

mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n.255


La Camera,
premesso che:
nel corso di questo primo periodo dell'azione del Governo, con i decreti ministeriali 53, 86 e 87 del 2009, è stata completata la disciplina regolamentare della formazione e dell'esercizio della professione dei restauratori di beni culturali ed è stata avviata l'attuazione, a livello amministrativo, del programma delineato dagli articoli 182 e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
in particolare, l'attuazione dell'articolo 182, che disciplina la fase transitoria, dopo un lungo periodo di sostanziale mancanza di regole certe permetterà di dare una risposta all'esigenza di individuare i soggetti i quali, oggi, sono in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali - e sono quindi in grado di eseguire, con autonoma responsabilità decisionale, gli interventi di manutenzione e restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, oggetto della riserva professionale sancita dall'articolo 29, comma 6 - nonché i soggetti i quali sono in possesso della qualifica di collaboratore restauratore, e possono quindi eseguire le attività conservative sotto la guida e la responsabilità del restauratore;
il riconoscimento delle qualifiche professionali ai singoli operatori permetterà anche di riformare, in attuazione dell'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici per le categorie OS2 A e B, superando l'attuale situazione di disordine, che, nell'incertezza della vigenza e della portata applicativa del decreto ministeriale n. 294 del 2000, ha visto in anni recenti proliferare le attestazioni senza un'adeguata verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa, rischiando di vanificare l'importanza strategica e le peculiarità di funzionamento del settore, pure generalmente riconosciute e sancite anche dalle disposizioni di cui agli articoli 197-205 del Codice dei contratti pubblici;
in definitiva, anche mediante tali adempimenti il Ministero per i beni e le attività culturali sta cercando di dare nuova linfa al primato che l'Italia ha sempre vantato nella elaborazione delle metodologie e nella pratica del restauro dei beni culturali, e nell'alta formazione dei restauratori, ormai da più parti messo in discussione a causa delle limitate risorse destinabili al settore e della difficoltà di dar vita a strutture di dimensione e capacità operativa adeguate ai compiti imposti dalle esigenze conservative di un patrimonio culturale vastissimo e diversificato, tali da richiedere sempre più la partecipazione integrata di una pluralità di soggetti pubblici e privati ed alti livelli di qualità professionale;
l'attuazione dell'articolo 182, peraltro, ha comportato e comporterà la soluzione di numerose difficoltà applicative, con la circolare n. 35 del 2009 ed i successivi addendum di cui alle circolari nn. 36 del 2009 e 39 del 2009, il Ministero ha affrontato gran parte delle questioni applicative, in particolare prevedendo numerose aperture interpretative che vengono incontro agli operatori al fine di consentire loro la dimostrazione dell'attività svolta, ovviando alla mancanza o alla irreperibilità concreta di documentazione direttamente significativa;
tuttavia, nonostante l'impegno del Ministero, allorché la procedura di qualificazione giungerà a compimento saranno ormai trascorsi diversi anni dall'emanazione delle disposizioni legislative succitate; per questo motivo, in particolare, dall'applicazione della disciplina transitoria resteranno esclusi non pochi soggetti, i quali, pur attivi nel settore, alle date previste dall'articolo 182 non avevano ancora completato il corso di studi e/o maturato l'attività lavorativa richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali;
in particolare, anche per evitare una soluzione di continuità generazionale suscettibile di determinare conseguenze negative sul mercato del lavoro, occorre tener conto degli operatori più giovani, i quali, oltre a non poter conseguire in via transitoria la qualifica di restauratore, ed in alcuni casi nemmeno quella di collaboratore restauratore, potrebbero incontrare difficoltà nell'accedere ai nuovi corsi di formazione che in futuro verranno organizzati, per i restauratori sulla base dei decreti ministeriali n. 86 del 2009 e n. 87 del 2009, e per le altre figure professionali sulla base della disciplina da adottare in attuazione dell'articolo 29, comma 10, del citato Codice;
inoltre, per evitare di penalizzare gli operatori in grado di partecipare alla prova di idoneità prevista dall'articolo 182, comma 1-bis, occorre che le modalità organizzative di detta prova, da determinarsi in applicazione del decreto ministeriale n. 53 del 2009, siano rivolte a verificare le conoscenze e capacità acquisite sul campo, e non a selezionare sulla base di criteri nozionistici, evitando altresì che vengano individuate per le prove tematiche troppo specifiche e proprie soltanto di alcuni dei settori (ambiti di competenza) elencati nell'allegato A del decreto ministeriale n. 53 del 2009),

impegna il Governo:


ad adottare tutte le ulteriori iniziative organizzative e soluzioni interpretative volte a rendere la procedura di selezione pubblica di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2009, ed in particolare la prova di idoneità di cui all'articolo 4 di detto bando, effettivamente aderenti alle finalità di valutazione delle conoscenze e capacità professionali e di qualificazione che costituiscono la ratio della disciplina transitoria di cui all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
a favorire, anche mediante iniziative dirette degli istituti centrali dello Stato operanti del settore, sinergia con le università, le accademie di belle arti, le regioni, gli enti locali, le fondazioni culturali, ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato, un'offerta formativa per restauratori di beni culturali, ampia ed articolata sul territorio nazionale, nel rispetto dei criteri e livelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 87 del 2009 ed in coerenza con le opportunità di lavoro del settore;
ad insediare quanto prima la commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 di detto decreto ministeriale n. 87 del 2009, al fine di accreditare sollecitamente le istituzioni formative non statali che ne facciano richiesta ed i relativi corsi per restauratori di beni culturali;
ad istituire quanto prima la specifica classe di laurea per restauratori di beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
ad assumere le iniziative, di carattere normativo e amministrativo, volte a prevedere la possibilità di riconoscere, quali crediti formativi nei predetti corsi, la formazione sostenuta presso le scuole di restauro e l'attività di restauro svolta dagli interessati;
a proporre quanto prima, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, i criteri e livelli di qualità per la formazione delle figure professionali dei collaboratori restauratori e delle altre figure ausiliari a quella del restauratore di beni culturali, di cui all'articolo 29, comma 10, del predetto Codice, onde consentire alle regioni di disciplinare ed organizzare la relativa offerta formativa;
ad assumere le iniziative di carattere normativo e amministrativo volte a consentire l'accesso agevolato ai predetti corsi da parte di coloro i quali, pur avendo frequentato una scuola di restauro ed avviato una significativa attività nel settore del restauro, non abbiano maturato per intero i requisiti previsti dall'articolo 182 ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, e necessitino quindi di una formazione integrativa.
(1-00293)
«Cota, Goisis, Rivolta, Lanzarin, Maccanti, Grimoldi, Dal Lago, Luciano Dussin, Reguzzoni, Alessandri, Gibelli, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Desiderati, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Lussana, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi, Giancarlo Giorgetti».